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Ordinanza — n. 15815/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15815/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO CIRO nato a NAPOLI il 29/11/1989 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 9.1.2017, aveva condannato Giuliano Ciro alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15815/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., e di mancato assorbimento del fatto ex art. 640, di cui al capo b) dell'imputazione, nel fatto ex art. 455, c.p., di cui al capo a) dell'imputazione.

Parole chiave

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falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca perseguimento penale per truffa sanzioni pecuniarie riciclaggio internazionale di denaro irregolarità finanziarie
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO CIRO nato a NAPOLI il 29/11/1989 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla dosimetria della pena, la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 9.1.2017, aveva condannato Giuliano Ciro alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., e di mancato assorbimento del fatto ex art. 640, di cui al capo b) dell'imputazione, nel fatto ex art. 455, c.p., di cui al capo a) dell'imputazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, parzialmente anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente clisattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigr re tensore Il Prld DEPOSITATA IN CANCEL