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Ordinanza — n. 15813/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15813/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15813/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO SANDRO nato a SAN GIORGIO IONICO il 09/12/1960 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 6.9.2017, aveva condannato Lorusso Sandro alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 614, c.p., in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15813/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 6.9.2017, aveva condannato Lorusso Sandro alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 614, c.p., in rubrica ascrittogli.

Parole chiave

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domicilio all'estero violazione di domicilio risarcimento per errore giudiziario abitazione familiare esame di cassazione risarcimento per atto illecito
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORUSSO SANDRO nato a SAN GIORGIO IONICO il 09/12/1960 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 6.9.2017, aveva condannato Lorusso Sandro alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 614, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello; di dosimetria della pena e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; di statuizioni civili; di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere stensore Il PrersicIFe----.7--- n DEPO