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Ordinanza — n. 15812/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to preclusion of re-evaluating evidence by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Abedini Dritan and Abedini Hekuran inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to adequately evaluate procedural findings, but the Supreme Court ruled that re-evaluating evidence is precluded in a jurisdiction of legitimacy. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Supreme Court is precluded from re-evaluating the evidence assessed by the court of first instance, rendering appeals based on inadequate evaluation of procedural findings inadmissible.

Parole chiave

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jurisdiction of legitimacy preclusion of re-evaluation inadmissibility of appeals assessment of evidence procedural costs motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ABEDINI DRITAN nato il 25/02/1982 ABEDINI HEKURAN nato il 23/01/1984 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Firenze, in data 16.10.2017, aveva condannato Abedini Hekuran e Abedini Dritan, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, con un unico atto di impugnazione, entrambi gli imputati, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dai ricorrenti, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere ens re Il Prlynir___154,, DEPOSITATA1 IN CAN