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Ordinanza — n. 15809/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15809/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15809/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASONI GIANANGELO MARIO nato a AZZANO SAN PAOLO il 20/01/1969 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Bergamo, in data 1.7.2019, aveva condannato Tomasoni Gianangelo Mario alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.

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Ordinanza — n. 15809/2022 — snpen · Corte di Cassazione: VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Del tutto generico, di natura fattuale e meramente reiterativo della medesima doglianza disattesa dalla corte territoriale, con motivazione esenta da vizi, appare, poi, il rilievo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona risarcimento per atto illecito trauma alla mano caso di rigore personale inesigibile malgrado lesioni salute risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASONI GIANANGELO MARIO nato a AZZANO SAN PAOLO il 20/01/1969 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il tribunale di Bergamo, in data 1.7.2019, aveva condannato Tomasoni Gianangelo Mario alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Del tutto generico, di natura fattuale e meramente reiterativo della medesima doglianza disattesa dalla corte territoriale, con motivazione esenta da vizi, appare, poi, il rilievo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis, c.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere stensor Il P res[d(pe. :Ae,„ D E