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Ordinanza — n. 15808/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms not scrutinable in this court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15808/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's partial reform of a bankruptcy fraud conviction, alleging inadequate evaluation of trial records. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms that were already addressed in the second instance and failed to meet the requirement of specific, argumentative critique.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms or vague allegations of inadequate evaluation of trial records that do not constitute a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic merit criticism bankruptcy fraud conviction lack of specific argument procedural costs and fine motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 2, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCATELLO UMBERTO nato a VIAREGGIO il 18/03/1970 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Bergamo, in data 15.1.2013, aveva condannato Muscatello Umberto alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato fallimentare in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, da parte del giudice di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consiglier or Il Pr:m,iyirrtzi, (39' DEPC I TATA IN C