Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of prescription extinction declaration for recidivist.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to request a formal declaration of prescription extinction. The lower court had convicted the appellant for recidivism, meaning the statute of limitations remained open despite the passage of time. The court ruled that without an explicit judicial finding of extinction, the legal bar against prosecution does not apply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, co. 2 c.p.; Art. 616 c.p.p.: In cases of recidivism, the statute of limitations remains open until a specific judicial declaration of extinction is made; appeals based on the absence of such declaration are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDDAG MARCO nato a RAVENNA il 21/02/1990 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Ravenna, in data 17.5.2017, aveva condannato Feddag Marco alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex artt. 110, 582 e 585, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata declaratoria di estinzione del reato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate, in quanto il ricorrente non tiene conto che in considerazione della ritenuta recidiva reiterata, ai sensi del disposto dell'art. 161, co. 2, c.p., il termine di prescrizione del reato per cui si procede, commesso il 10.3.2012, nella sua estensione massima, non risulta a tutt'oggi perento.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni cii inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere EAk nsor Il Prieii(F