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Ordinanza — n. 15806/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based grounds and failure to argue specific points in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15806/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for aggravated theft, arguing violations regarding sentencing, suspended sentence eligibility, and jurisdiction. The court rejected these claims as generic merit-based criticisms that were not properly substantiated or specific enough to be reviewed at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 609, 616 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when based on generic merit-based grounds that merely repeat arguments already rejected in the appellate court without providing a specific, arguable critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit-based grounds failure to substantiate arguments reiteration of appellate errors procedural costs and fines aggravamento della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LA CRUZ BARRIENTOS MILAGROS nato il 30/10/1979 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Brescia confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bergamo, in data 13.12.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato De La Cruz Barrientos Milagros alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio; di mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata e di "autorità competente per la sentenza di primo grado" 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità (anche perché il motivo sulla dosimetria della pena appare motivo nuovo, non dedotto specificamente in appello), che si risolvono, peraltro, allo stesso tempo nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consiglie Est ore DEPOSITATA