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Ordinanza — n. 15805/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses request for remittal due to failure to comply with procedural formalities under the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15805/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the request for remittal inadmissible because the applicant failed to adhere to the specific formalities required by Article 46, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure. The applicant, Soriano Leone, had proposed the remittal under Articles 45 and following, but the court found the procedural requirements were not met. Consequently, the applicant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 46, co. 1, c.p.p.; Art. 46, co. 4, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.; Art. 48, co. 6, c.p.p.: A request for remittal is inadmissible if the applicant fails to comply with the mandatory formalities prescribed by law, resulting in the condemnation of the applicant to pay procedural expenses and a fine.

Parole chiave

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request for remittal procedural formalities Code of Criminal Procedure inadmissible request condemnation to costs penalty fund fine procedural defect difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 45 e ss., c.p.p.
Art. 46, co. 1, c.p.p.
4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 46, co. 1, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.
Art. 46, co. 4, c.p.p.
45 e ss., c.p.p.; letta la memoria difensiva in atti; rilevato che la richiesta va dichiarata inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 46, co. 4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art.
Art. 616, c.p.p.
1, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art.
Art. 48, co. 6, c.p.p.
616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO Letta la richiesta di rimessione proposta da Soriano Leone, ai sensi degli artt. 45 e ss., c.p.p.; letta la memoria difensiva in atti; rilevato che la richiesta va dichiarata inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 46, co. 4, c.p.p., per mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 46, co. 1, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 48, co. 6, c.p.p., della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere Es ore Il Prppiplente___, -AA- DEPOSITATA IN CAN ERRA 26 AP