Ordinanza — n. 15804/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 27.11.2018, aveva condannato Floriana Soleimii alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15804/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando carenza di motivazione in relazione al disposto dell'art. 129, c.p.p.; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI SOLEIMA nato a ASOLO il 04/01/1988 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Verona, in data 27.11.2018, aveva condannato Floriana Soleimii alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittole.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando carenza di motivazione in relazione al disposto dell'art. 129, c.p.p.; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena; erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma