Cassation appeal dismissed as inadmissible due to merit-based generic criticisms not scrutinable in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft, arguing for a retrial and recognition of a mitigating circumstance under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms already addressed in the appellate judgment, which are not admissible in a legality review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms that fail to provide specific, argumentative critique of the lower court's reasoning, as such matters are reserved for the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICENZONI DENIS nato a ERBA il 06/04/1992 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecco, in data 21.6.2017, aveva condannato Vicenzoni Denis alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in concorso, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro