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Ordinanza — n. 15787/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15787/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15787/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SPANO FILOMENA nato a GRUMO APPULA il 28/11/1963 nel procedimento a carico di: ZACCHEO PALMA nato a PALO DEL COLLE il 15/12/1956 CAFORIO SALVATORE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/09/1949 avverso la sentenza del 15/09/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Bari, in data 3.10.2018, aveva assolto Caforio Salvatore e Zaccheo Palma dal reato di cui agli artt. 110, 612, c.p., commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, in danno di Spano Filomena, costituita parte civile.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15787/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Parole chiave

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minaccia esame di cassazione violenza o minaccia contro le autorità difesa penale azione di provocazione denuncia mendace
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SPANO FILOMENA nato a GRUMO APPULA il 28/11/1963 nel procedimento a carico di: ZACCHEO PALMA nato a PALO DEL COLLE il 15/12/1956 CAFORIO SALVATORE nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/09/1949 avverso la sentenza del 15/09/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bari confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Bari, in data 3.10.2018, aveva assolto Caforio Salvatore e Zaccheo Palma dal reato di cui agli artt. 110, 612, c.p., commesso, secondo l'ipotesi accusatoria, in danno di Spano Filomena, costituita parte civile.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione la costituita parte civile, Spano Filomena, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di appello.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reato rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui denunciati vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a);

b) e c), c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., inserito dall'art. 5, co. 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consiglier Estenso e Il le pf n ( "- DEPOSITAT