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Ordinanza — n. 15785/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to generic merit-based criticisms and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15785/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant's criticisms were generic and focused on merits rather than legal errors. The appellant argued for aggravating circumstances and mitigating factors under the Penal Code but failed to provide specific, reasoned arguments against the lower court's findings. The court ruled that such vague grievances cannot be examined in a jurisdictional review and must be addressed with concrete legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain specific, reasoned arguments against the lower court's decision; generic merit-based criticisms or mere repetitions of appellate grounds are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic merit criticisms specific argumentation requirement jurisdictional review limits appellate procedural rules truffa aggravata aggravamento della pena favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co.
Art. 62, n. 4), c.p.
5), c.p.; di mancato della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; di dosimetria della pena.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARO CALOGERO nato in GERMANIA il 19/02/1969 avverso la sentenza del 27/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo confermava a sentenza con cui il tribunale di Agrigento, in data 6.12.2017, aveva condannato Massaro Calogero alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, co. 1, n.

2) e n. 5), c.p.; di mancato della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.; di dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Va solo rilevato ulteriormente che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 2, n. 5), c.p., non risulta essere stata presa in considerazione ai fini della determinazione della pena irrogata, tanto che, come si evince dalla incontestata sintesi dei motivi di appello operata dalla corte territoriale, in relazione ad essa non risulta articolato nessun motivo di appello.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom