Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15774/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic merit-based criticisms and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15774/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals by Mosca and Duca inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants challenged a second-instance judgment regarding theft, claiming violations of law and non-punishment provisions. The court rejected these claims because they were generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed on appeal without specific argumentation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of generic merit-based criticisms that do not provide specific, reasoned arguments against the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit criticism lack of specific argumentation reiteration of appellate errors procedural costs award risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOSCA GIUSEPPE nato a POLISTENA il 24/05/1989 DUCA MATTIA nato a VIGEVANO il 23/03/1996 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Avverso la sentenza della corte di appello di cui in epigrafe, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Mosca Giuseppe e Duca Mattia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità per il reato di furto loro ascritto e di mancato riconoscimento in loro favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. I ricorso vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consiglier ,Estensore Il PrM/se;oirl?g›:,.., DEPOSITATA IN