Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic merit-based criticisms and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Mosca and Duca inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants challenged a second-instance judgment regarding theft, claiming violations of law and non-punishment provisions. The court rejected these claims because they were generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed on appeal without specific argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of generic merit-based criticisms that do not provide specific, reasoned arguments against the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOSCA GIUSEPPE nato a POLISTENA il 24/05/1989 DUCA MATTIA nato a VIGEVANO il 23/03/1996 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Avverso la sentenza della corte di appello di cui in epigrafe, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Mosca Giuseppe e Duca Mattia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di affermazione di responsabilità per il reato di furto loro ascritto e di mancato riconoscimento in loro favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.
3. I ricorso vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto i ricorrenti in realtà non si confrontano, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consiglier ,Estensore Il PrM/se;oirl?g›:,.., DEPOSITATA IN