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Ordinanza — n. 15771/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit-based sentencing arguments and lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged the appellate court's reform of the sentence regarding sentencing treatment and the recognition of generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the grievances concerned the substantive assessment of the penalty and were too generic to be examined at the jurisdictional level.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: Appeals based on merit-based sentencing assessments or generic criticisms of the lower court's reasoning are inadmissible as they fail to provide the specific, argumentative critique required by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal sentencing assessment generic mitigating circumstances jurisdictional review limits procedural costs revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 1, c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIOTTA GIOVANNI nato a FRATTAMAGGIORE il 26/11/1961 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna riformava in senso favorevole al reo, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Rimini, in data 9.6.2016, aveva condannato Gugliotta Giovanni alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di sola equivalenza rispetto alla recidiva e alle circostanze aggravanti 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito attinenti alla dosimetria della pena, nonché generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consig iere Estensore Il Pr qiFte 6` DEPOSITATA INCA ELLFRI