Cassation appeal dismissed as inadmissible due to merit-based generic criticisms not scrutinized in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's criticisms were merit-based and too generic to be reviewed at this stage of the proceedings. The appellant argued for inadequate sentencing and non-applicability of non-punishability, but these issues were already addressed and rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 627 c.p.p.: The Court of Cassation declares inadmissible appeals based on generic merit-based criticisms that merely repeat arguments already rejected by the appellate court without providing specific, reasoned counter-arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO LUIGI nato a ROSSANO il 09/10/1973 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio ai sensi dell'art. 627, c.p.p., riformava in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Castrovillari, in data 7.12.2015, aveva condannato De Martino Luigi alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dal giudice di appello, con rifermento in particolare all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ex art. 650, c.p., e di mancata applicazione in suo favore della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., oltre che di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, con particolare riferimento al profilo della dosimetria della pena, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Va, peraltro, evidenziato, con riferimento alle altre censure, che l'annullamento con rinvio ad opera della Corte di Cassazione era stato disposto esclusivamente per la rideterminazione della pena per il reato di cui all'art. 650, c.p., con conseguente preclusione di ogni questione attinente all'accertamento della responsabilità e alla punibilità del prevenuto.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consigliere E n5ore Il TATA