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Ordinanza — n. 15768/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15768/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATYIS GHEORGHE nato il 06/09/1973 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Vercelli, in data 20.10.2015, aveva condannato Ratyis Ghedghe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto, in rubrica ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15768/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato pena pecuniaria reati penali gravi reati contro il patrimonio ammende per infrazione procedurale pena di recesso
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATYIS GHEORGHE nato il 06/09/1973 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Vercelli, in data 20.10.2015, aveva condannato Ratyis Ghedghe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

Senza tacere che, con riferimento al bene oggetto dell'azione predatoria (dieci confezioni di lamette da barba del valore di euro 269,00), l'imputato non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), esclusa in radice dal valore economico del bene in questione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consiglier/2 7/ Estensore Il Prgg.ilej —5-EPOSIT