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Ordinanza — n. 15767/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15767/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a SCAFATI il 27/09/1994 POLITO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 15/09/1974 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata, in data 14.5.2014, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Polito Raffaele alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15767/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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riscossione di pene pecuniarie risarcimento per errore giudiziario esame di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO GIUSEPPE nato a SCAFATI il 27/09/1994 POLITO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 15/09/1974 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata, in data 14.5.2014, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Polito Raffaele alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli ai capi a) e b) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dal giudice di appello e, l'Esposito, anche in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di ritenuta sussistenza della recidiva, mai contestata.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché fondati su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Manifestamente infondato, infine, appare il rilievo dell'Esposito sulla recidiva che risulta essere stata ritenuta solo, come da contestazione, per il Polito.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R