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Ordinanza — n. 15763/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals as they raise substantive sentencing issues not reviewable in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Annicelli and Ventura inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The defendants challenged their second-instance conviction, arguing that generic mitigating circumstances were not recognized. The court rejected this because the arguments concerned the substantive calculation of the penalty, which falls outside the scope of legality review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals raising substantive issues on sentencing quantification are inadmissible in legality proceedings as they exceed the scope of review for legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeals substantive sentencing legality review scope generic mitigating circumstances procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANNICELLI MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 14/01/1982 VENTURA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/09/1983 avverso la sentenza del 27/03/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona confermava la sentenza con cui il tribunale di Ancona, in data 15.9.2016, aveva condannato Annicelli Massimiliano e Ventura Giuseppe, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato loro in rubrica ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, lamentando violazione di legge in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché i ricorrenti svolgono rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non scrutinabili in sede di legittimità, peraltro reiterando censure già disattese dal giudice di secondo grado con motivazione esente da vizi, con cui essi non si confrontano.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. nsore Il P DEP SITATA IN CA ERI