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Ordinanza — n. 15761/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic merit-based criticisms not scrutinable at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing and evaluation of mitigating circumstances, alleging inadequate reasoning. The court rejected these claims because they constituted generic merit-based criticisms that cannot be examined in a cassation proceeding and merely repeated arguments already dismissed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on generic merit-based criticisms that are not specific, do not address the reasoning of the lower court, and cannot be scrutinized at this stage of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic merit criticisms procedural vices sentencing review limits appellate reasoning truffa aggravata aggravamento della pena gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616, comma 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANIERI FRANCO nato a FIRENZE il 27/08/1964 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Pistoia, in data 27.1.2017, aveva condannato Granieri Franco alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato, in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, operata dal giudice di appello, e di dosimetria della pena, con particolare riferimento alla mancata concessione in termini di prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Con