Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it raises merits on sentencing not reviewable in this stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant raised substantive arguments regarding the proportionality of the sentence and the recognition of general mitigating circumstances. These issues were already rejected by the Court of Appeal with a reasoned decision free of defects, and such merits cannot be examined in a cassation proceeding. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it raises merits on sentencing proportionality or general mitigating circumstances already disallowed by the second instance court with a reasoned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEJZAJ KLAJDI nato il 31/07/1992 avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 5.4.2016, aveva condannato Fejzaj Klajdi alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena, ritenuta eccessiva, e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente svolge rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non scrutinabili in sede di legittimità, peraltro reiterando censure già disattese dal giudice di secondo grado con motivazione esente da vizi, con cui il ricorrente non si confronta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Consiglier ore Il ente- DEPOSITATAITATA IN CANCEL