Ordinanza — n. 15749/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIBA ERGET nato il 04/02/1987 DODAJ FLORIAN nato il 17/02/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; • 1 Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIBA ERGET nato il 04/02/1987 DODAJ FLORIAN nato il 17/02/1977 avverso la sentenza del 22/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO[dato avviso alle parte udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; • 1 Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Milano, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti.
2. I ricorsi per cassazione proposti avverso tale provvedimento dagli imputati BIBA Erget e DODAJ FlorianU con cui si lamenta vizio di motivazione in punto affermazione di responsabilità e omessa motivazione in relazione alla esistenza di cause di proscioglimento, sono inammissibili in quanto fondati su motivi non consentiti ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consig e estensore Il Pr