Italian court dismisses appeal claiming prescription and attempted crime due to lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness regarding both the statute of limitations and the classification of the crime. The appellant argued for a fifteen-year prescription period and claimed the court erred in confirming consummated rather than attempted offenses. The court rejected these claims by noting the specific aggravating circumstances warranted the shorter term and finding the lower court's reasoning on the attempted crime sufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.; The statute of limitations is calculated based on the specific aggravating circumstances and recidivism, and the court's determination of consummated versus attempted crime requires adequate motivation which, if present, precludes appeal on this ground.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNALOSA MARCO nato a CROTONE il 15/05/1986 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pignalosa Marco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia del Tribunale di Crotone, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. Deduce mancata applicazione dell'art. 157 cod. pen. e mancata motivazione in ordine alla dedotta prescrizione; mancata e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla conferma del reato nella forma consumata invece che tentata.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambe le doglianze proposte. Quanto alla prescrizione, il relativo termine, in considerazione del reato pluriaggravato e della recidiva specifica infraquinquennale, è complessivamente pari ad anni 15. Quanto alla configurabilità del reato tentato, la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione al riguardo (p. 3), con la quale il ricorrente non si confronta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi .41...c../ °tu $Ve Cf coUA A. G•et. c't run csA" Lt oh< Ct.. '1(6 In `,:" .0".....224•4, ITA'TA PaPOS LLER