Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific legal and factual grounds as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to its manifestly unfounded and generic nature. The appellant argued for a lack of reasoning and erroneous application of law regarding his criminal responsibility, but the court noted that appeals must specifically cite legal grounds and factual elements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 546, comma 2, cod. proc. pen.; An appeal must specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the dissent; generic appeals lacking this specificity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIRO GIUSEPPE nato a TERMOLI il 04/07/1993 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
De Siro Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Foggia per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3 in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione di legge. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e del tutto generico. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ricorda che il ricorrente, unitamente al correo, fu visto distintamente dalla persona offesa allontanarsi dal suo garage con le due motoseghe che ivi erano custodite. Parimenti vi è adeguata motivazione con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi A £44.J...( €14—, íjANC,t71„01 2 I hi3R o " •'•1 ,117.1T IL h • • • T pe So Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente,