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Ordinanza — n. 15744/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15744/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/02/1973 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Urbano Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale per avere rideterminato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 707 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15744/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili confessione verdetto di colpevolezza altri capi d'accusa responsabilità penale gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBANO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/02/1973 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Urbano Raffaele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale per avere rideterminato la pena su accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., confermando nel resto l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. e per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi ca.1 EpOSI11 1"" GANCELLERAAi sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Cons