Cassation appeals against settlement sentences are inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Hamidovic Tahir and Cizmic Nihad inadmissible. The defendants challenged a settlement sentence reducing their penalties for crimes under the Italian Penal Code, arguing the reasoning was illogical. The court ruled that such sentences are non-appealable to the Cassation level pursuant to Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Sentences resulting from a settlement under Art. 599-bis c.p.p. are not subject to cassation appeal.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAMIDOVIC TAHIR nato a ROMA il 16/01/1991 CIZMIC NIHAD nato a GENOVA( ITALIA) il 09/06/1998 m avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hamidovic Tahir e Cizmic Nihad, imputati del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ricorrono, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto, avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Genova che, preso atto della rinuncia degli imputati ai restanti motivi di appello, ha accolto, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il concordato tra le parti in ordine alla riduzione della pena. Lamentano la manifesta illogicità della motivazione. I ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis, cod. proc. pen., non ricorribile per cassazione ex art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., disposizioni entrambe introdotte dall'art. 1 della legge n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi a,, • et,to a~r. S-4 6 c4 PAa z, epot-/ a- ht-, h4.41 .• A" 004. tOk.1.? 2,t fr