Ordinanza — n. 15739/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA DONATO nato a AGROPOLI il 01/11/1964 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Marotta Donato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania per i reati di furto aggravato (capo A) ed indebito utilizzo di carte di credito (capo B). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A) con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15739/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A) con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA DONATO nato a AGROPOLI il 01/11/1964 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Marotta Donato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania per i reati di furto aggravato (capo A) ed indebito utilizzo di carte di credito (capo B). Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo A) con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Parimenti si dica con riguardo al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Tale si presenta, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato (pp. 5 e 6). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi i o"...... o- 41n,..L4,/~1"- c Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal