Italian Court dismisses appeals for generic lack of motivation and excessive penalty in aggravated theft cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Decimbi Elvis and Falzoni Irene inadmissible due to generic grounds and failure to meet specific pleading requirements. The appellants argued for lack of motivation under Article 129 of the Criminal Procedure Code, excessive sentencing, and incorrect legal qualification regarding aggravated theft and recidivism. The court rejected these claims because the lower court's decision was sufficiently reasoned on recidivism and penalty adjustment, and the appeals did not provide the specific legal and factual comparisons required by Articles 581 and 591 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specifically cite legal and factual grounds; generic complaints regarding motivation or penalty excess are inadmissible when the lower court's reasoning is sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DICEMBRI ELVIS nato a SOAVE il 23/04/1978 FALZONI IRENE nato a VERONA il 21/12/1985 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dicembri Elvis e Falzoni Irene ricorrono, a mezzo del comune difensore e con le medesime doglianze, avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando in punto di pena unicamente per la Falzoni, ha confermato la penale responsabilità degli imputati pronunciata dal Tribunale di Verona, in esito a giudizio abbreviato, per il reato di furto aggravato. Deducono carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, nonché vizio di motivazione al riguardo; erronea qualificazione giuridica del fatto.
I ricorsi sono inammissibili. Le censure mosse dai ricorrenti risultano generiche. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Sul punto, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, atteso che essa ben illustra l'affermata sussistenza della recidiva (p.
6) e delle ragioni della rideterminazione della pena per la sola Falzoni (p.7) Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Daniela Dawan Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, d