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Ordinanza — n. 15736/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against sentencing order as it concerns only the application of the penalty, not the legal qualification of the facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing order rather than the initial judgment on the facts. The appellant argued for a different legal qualification of the offense to secure a mitigating circumstance of negligence, but the court held that Article 448 of the Criminal Procedure Code restricts appeals against sentencing orders to specific grounds like the expression of the accused's will or the legality of the penalty. Consequently, the court ruled that the alleged error in recognizing negligence did not fall within the permissible grounds for challenging a sentencing decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing orders are limited to grounds such as the expression of the accused's will, lack of correlation between accusation and sentence, erroneous legal qualification of the facts, or illegality of the penalty, excluding errors regarding the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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sentencing order appeal legal qualification error negligence mitigation Criminal Procedure Code inadmissible appeal altri capi d'accusa testimonianza inattendibile gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa di cui all'art.
L. n. 103/2017
art. 444 cod. proc. pen
Zanni Simon ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 590-bis cod. pen
e all'art. 590-bis cod. pen., entrambi in relazione agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNI SIMON nato a GENOVA il 29/01/1976 avverso la sentenza del 04/05/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alla parti; í udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Zanni Simon ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 589- bis, commi 1 e 2, cod. pen. e all'art. 590-bis cod. pen., entrambi in relazione agli artt. 186 e 187 cod. strada. Deduce erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa di cui all'art. 589-bis, comma 7 e 590-bis, comma 7, cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena.

Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi P'Òti) g‘A‘ 3X Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal