Ordinanza — n. 15735/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIER ABDERRAHMANE nato il 16/07/1971 avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVA(C-fato avviso alle parti; .) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cherier Abderrahmane ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso con altra persona. Deduce vizio di motivazione per travisamento dei fatti contestati. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15735/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERIER ABDERRAHMANE nato il 16/07/1971 avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVA(C-fato avviso alle parti; .) udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cherier Abderrahmane ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Genova in ordine al reato di tentato furto pluriaggravato in concorso con altra persona. Deduce vizio di motivazione per travisamento dei fatti contestati. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi L'‹ cLji ' 4kr, 5 4.6 c~.444.4. ,s,