Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15734/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances are fact-based and lack critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a reduced sentence and the omission of a prior conviction, arguing violations of theft statutes and the aggravating circumstance of violence against property. The court rejected these claims because they merely proposed an alternative factual reconstruction without critically analyzing the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.; Appeals based on factual disputes or generic criticisms lacking critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual reconstruction violence against property critical analysis procedural costs Cassazione criminal procedure responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Art. 187 cod. pen.
in relazione all'art. 187 cod. pen. in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B); vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al capo B).
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.
art. 187 cod. pen
in relazione all'art. 187 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZOLLI EDOARDO nato a ADRIA il 03/12/1966 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Manzolli Edoardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo per avere ridotto la pena allo stesso inflitta e avere disposto la non menzione della sentenza di condanna, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità in ordine a due episodi di furto aggravato dalla violenza sulle cose: il primo (capo A) ai danni della società ENI Divisione Ga &Power s.p.a.; il secondo (capo B) ai danni della società Acque Potabili s.p.a. Deduce violazione degli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione all'art. 187 cod. pen. in merito alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo B); vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al capo B).

Il ricorso è inammissibile perché costituito da doglianze che si sviluppano su piano del fatto e che sono volte a prefigurare una ricostruzione alternativa dello stesso. Si tratta, poi, di censure generiche perché non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito. Invero, la Corte territoriale offre adeguata motivazione sia in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo B), sia in ordine all'integrazione dell'aggravante della violenza sulle cose in relazione al medesimo capo di imputazione (pp. 3 e 4).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Ald