Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for attempted theft and fraud due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Billa Sylvestre inadmissible regarding his conviction for attempted theft and fraud. The appellant argued that the lower court failed to properly apply the Criminal Code provisions concerning sentencing and the equivalence of mitigating and aggravating circumstances. The court ruled that the appellate judgment was legally sound and free from logical or juridical defects, thereby rejecting the claim for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 132, 133, 69 cod. pen.: Appeals against criminal sentences are inadmissible when the lower court's reasoning on sentencing equivalence and mitigation is logically sound and free from legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILLA SYLVESTRE nato a TREICHVILLE( COSTA D'AVORIO) il 14/12/1991 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Billa Sylvestre ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia confermativa della pronuncia resa dal Tribunale di Treviso nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. 159/2011 e per il reato di tentato furto aggravato in concorso con altri. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in relazione agli artt. 132, 133 e 69 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, laddove illustra adeguatamente la ragione del giudizio di equivalenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con l'aggravante contestata e dell'entità di riduzione di pena per il tentativo (p. 4). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi 4 Z:10. 4/ cLet, ortf, 5 ttg cpu, 01.. 2-, C.,,.,t- -e-• fr i t i .. I tw / iyk,,vv ep,.. tm em t <7. t-,,4 / r, ,• ,. r..L. t., r 1. 01„- kc / ‘,„..t (ory j...,1' 4,1 j-3A4 611...... e4 . tyit,de. t< .5( .». to • DEPOSITATA IN CAN9ELLER