Cassation appeal dismissed for genericity; arguments failed to specify precise errors in lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited were too generic and did not pinpoint specific flaws in the lower court's reasoning. The appellant challenged the conviction for aggravated attempted theft, but the arguments merely repeated issues already examined and rejected at the appellate level without offering a concrete critique. The court ruled that the lower court's decision was logically sound, properly addressed the aggravating circumstances, and thus required no further scrutiny.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 lett. e) e 530 cpv. cod. proc. pen.; Art. 624, 625 n. 7, 61 n. 5, 56, 62, 157, 159 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate precise deficiencies or illogicalities in the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUGLIA GIAN LUCA GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 01/05/1978 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Aguglia Gianluca Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, parzialmente riformandola in punto di pena, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Enna in ordine alla sua colpevolezza per il reato di tentato furto aggravato, in concorso con altra persona, presso il cimitero di Barrafranca. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 192, 546 lett.
e) e 530 cpv. cod. proc. pen. e all'art. 624 cod. pen.; all'art. 625 n. 7 cod. pen.; all'art. 61 n. 5 cod. pen.; agli artt. 56 e 62 cod. pen.; agli artt. 157 e 159 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e, come tale, risulta affetto da genericità. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441;
Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). Nel caso di specie, la sentenza impugnata correttamente ha illustrato gli elementi di prova a sostegno della responsabilità dell'imputato (pp. 2 e 3); la piena sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (p. 3); le ragioni che escludono la speciale tenuità del danno (P. 3).
Con riguardo, infine, al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo (p.
3) in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Quanto alla prescrizione, che il ricorrente afferma maturata, la questione non ha qui rilievo perché l'inammissibilità del ricorso preclude la costituzione di un valido rapporto processuale in presenza del quale solo essa possa, eventualmente, essere dichiarata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi _p Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo