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Ordinanza — n. 15726/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15726/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15726/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAROTTI GIOVANNI nato a VERONA il 04/06/1945 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; , Casarotti Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Verona in punto di pena, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dello stesso per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione all'inammissibilità dei motivi nuovi e aggiunti depositati dalla difesa; omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; omessa motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15726/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione all'inammissibilità dei motivi nuovi e aggiunti depositati dalla difesa; omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; omessa motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis.

Parole chiave

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esame di cassazione verdetto di colpevolezza assicurazione casco gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione all'inammissibilità dei motivi nuovi e aggiunti depositati dalla difesa; omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAROTTI GIOVANNI nato a VERONA il 04/06/1945 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Casarotti Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Verona in punto di pena, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dello stesso per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione all'inammissibilità dei motivi nuovi e aggiunti depositati dalla difesa; omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; omessa motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis.

Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Venezia, il ricorrente ha riprodotto censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni (pp. 4, 5 e 6) a sostegno dell'affermata responsabilità dell'imputato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciannpi 2 494 I Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo Esposito DEPOSITATA IN CAN