Italian Court dismisses appeal on drunk driving conviction, ruling medical lab results are admissible without police notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rolando Cescon against the second-instance confirmation of his aggravated drunk driving conviction inadmissible. The appellant argued that blood test results were inadmissible due to procedural flaws and requested a suspended sentence based on mitigating circumstances. The court rejected these claims, holding that medical certificates generated for therapeutic purposes are valid probatory documents without requiring prior police notification, and that the lower court's sentencing was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.: Medical certificates issued for diagnostic and therapeutic purposes possess full probatory value in criminal proceedings without the need for prior judicial or police notification, as medical personnel act autonomously rather than as the long hand of law enforcement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESCON ROLANDO nato a REDONDESCO il 09/01/1956 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cescon Rolando ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato l'affermazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Verona in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla invocata inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti ematici; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata dichiarazione di nullità dell'ordinanza del Gip del 07/06/2018 e dell'ordinanza del Giudice di primo grado del 07/01/2019, entrambe di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile. I motivi sono, infatti, manifestamente infondati, oltre a non confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La Corte territoriale ha correttamente inquadrato la problematica relativa alla contestualità degli autonomi interventi, l'immediato trattamento terapeutico e la richiesta della Polizia Giudiziaria inviata al Pronto Soccorso ove era stato ricoverato l'imputato ferito. In base ai principi stabiliti in sede di legittimità, il certificato di analisi formatosi nell'ambito di protocollo medico è pienamente utilizzabile, senza che sia necessario l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
In tali casi, invero, il personale medico non agisce come longa manus della Polizia giudiziaria che si avvale di esso ai sensi dell'art. 348, comma 4, cod. proc. pen. per il compimento di un accertamento avente esclusive finalità investigative, ma opera autonomamente per finalità diagnostiche e di cura. Ne consegue che la certificazione formatasi a seguito dell'avvio del prelievo effettuato per scopi terapeutici, ha valore probatorio di un documento, pacificamente acquisibile agli atti del giudizio (Sez. 4, n. 49371 del 25/09/2018, C., Rv. 274039).
Sulla messa alla prova la motivazione (p.
4) si appalesa incensurabile. Quanto alle doglianze in tema di trattamento (giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche e sospensione della pena), occorre ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al medesimo sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si rivela incensurabile, laddove evidenzia (p.
5) che la pena appare commisurata al fatto e alla personalità dell'indagato gravato da due precedenti specifici e nei confronti del quale già il primo Giudice, con motivazione condivisa dalla Corte territoriale, aveva formulato una prognosi sfavorevole rispetto alla commissione di ulteriori reati. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi ,D#4,44Z12- Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo Esposito. DE