Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for procedural violation not listed in law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it challenged a plea bargain sentence based on a procedural violation not permitted by law. The appellant argued that Article 129 of the Criminal Procedure Code should have been applied, but the court held that only specific statutory grounds allow appeals against such sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general procedural violations unrelated to the expression of the defendant's will or legal qualification.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMMOBILE MASSIMO nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/07/1976 avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAcleto--av_visa-a41e-par-ti4-- udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Immobile Massimo ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (capo 1); artt. 61, n. 2, 110, 624, 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (capo 2); art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 (capo 3). Deduce violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 in ordine al quale lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi 110-14.1 CA- \-- ,........ . 0-62*15 (-) -.'--t. IN CA: p1\1(:: i nPR 702.1 ,..,,,,,.z., 2 i -,''' , ,.,,, Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo Esposito DEPOSITAT