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Ordinanza — n. 15723/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against criminal sentence for attempted theft due to adequate sentencing justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15723/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the sentencing justification in a case of attempted theft. The appellant argued for a review of the penalty, but the court noted that sentencing determinations are immune from review if supported by logical and legal reasoning. Since the lower court's reasoning was coherent and intelligible, the appeal failed to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Sentencing determinations by the trial judge escape appellate review when supported by motivation free of logical or legal defects, as the reasoning must be coherent and intelligible to withstand scrutiny.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing justification review logical coherence standard attempted theft conviction appellate immunity sentencing momento del reato sufficienza della testimonianza alibi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGNANI DANIELA nato a TORINO il 10/02/1973 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Trignani Daniela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di responsabilità pronunciata dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di tentato furto, in concorso con altra persona per la quale si è proceduto separatamente. Deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi ---It14^1.-C 11,...w '''cì Cm, jJ ‘e, é; c.,to C-oot • ta 4"" • i i pc.,4 • rit" 't41 4,L.A i:C. e-vi.,49 s DEPOSITATA ic5LQc_t IN CANCELLERIA tZ