Italian court dismisses appeal claiming administrative license suspension is disproportionate to criminal penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Amadori Federico inadmissible, rejecting his claim that the two-year administrative license suspension was disproportionate to the criminal penalty. The court held that the lower court correctly determined the sanction based on the offender's conduct and noted the distinct nature of administrative versus criminal penalties. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 590-bis c.p.: The court's discretion in setting the duration of an accessory administrative license suspension is not subject to review for disproportionality against the main criminal penalty, as the two sanctions are ontologically distinct and autonomous.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMADORI FEDERICO nato a PESARO il 19/02/1970 avverso la sentenza del 21/04/2021 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Amadori Federico ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Macerata per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. Deduce vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della sua mancanza in punto di sanzione amministrativa accessoria di cui si è disposta la durata pari al massimo edittale di anni 2, risultando la stessa sproporzionata rispetto alla sanzione penale irrogata. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha reputato congruo determinare la sanzione amministrativa accessoria nella misura di anni 2, adeguatamente motivandola in ragione «delle modalità del fatto e della concreta condotta posta in essere dall'imputato».
Del tutto irrilevante è poi l'asserita sproporzione della disposta durata della sospensione della patente di guida rispetto alla pena inflitta, stante la diversità ontologica delle due sanzioni, quella amministrativa e quella penale, del tutto autonome l'una dall'altra. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi Jas‘-t „52.4.)1. Zr C234:01-• c • Lin-» ot-X.kt • ILL1,4 (.; el9i4,‹ C 61^')."• e • I` t," Lr. ›t6L.- D EPOSI TATA IN CAN -0591A