Italian court dismisses appeal against probation sentence for alleging lack of reasoning, citing statutory admissibility limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision rather than the expression of the defendant's will or legal qualification. The appellant argued the trial court failed to provide reasoning for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against probation sentences are strictly limited to specific grounds, excluding defects in reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing decisions are inadmissible when based on alleged lack of reasoning, as they must concern only the expression of the defendant's will, lack of correlation between accusation and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MABROUKI ZIED (CUI 033P91E) nato il 29/10/1985 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di PADOVA Ldatoavviso alle palfiA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mabrouki Zied ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Padova per il reato di cui all'art. 81 cpv., 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. Deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Az_ Francesco Maria Ciampi at: bt".41 i QUA j-cr c«, C4241( • 117( e‘ • / VIS• -t,t+Crà ,jr, Met- ( h(•Ct" OLL,L fht,,,. • yt.g.A.A. ft-% CIA .2.-42A, e „,ti. ti. . MoL E3t. 3.. DEPOSITATA IN CA