Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15718/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of logical flaws in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Vaccaro's appeal against his criminal conviction inadmissible due to a lack of logical flaws in the lower court's sentencing reasoning. The appellant argued the sentence was unmotivated, but the court found the appellate court's justification regarding recidivism and the gravity of the theft attempt was coherent and legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.; Determinations on sentencing escape judicial review unless supported by reasoning free of logical or legal defects; the court's justification must be coherent to overcome the scrutiny of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning review logical defects standard recidivism assessment procedural costs award motivi di cassazione godimento dei diritti civili causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GIOVANNI nato a PALERMO il 19/11/1988 avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vaccaro Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo confermativa della sentenza pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale che, dichiaratolo colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, nn. 2 e 5 cod. pen., tenuto conto della contestata recidiva e della scelta del rito abbreviato, lo condannava alla pena di un anno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Lamenta carenza di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. La Corte territoriale ha integralmente confermato il trattamento sanzionatorio deciso dal primo Giudice illustrando le ragioni a sostegno della ritenuta recidiva (p. 4), del diniego delle invocate circostanze generiche (p.

4) e, attesa l'obiettiva gravità del fatto in relazione ad una condotta indicativa di particolare professionalità, della congruità della pena inflitta, la quale, peraltro, si discosta di poco dal minimo edittale previsto per il tentativo del furto pluriaggravato (pp. 4-5). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo Esposito DEPOSITATA IN CANCÉLLER1A 2