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Ordinanza — n. 15717/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic criminal appeals for lack of specific legal grounds and factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Lungaro Vincenzo and Lungaro Alessandro inadmissible due to their generic nature. The appellants challenged a second-instance confirmation of their joint liability for aggravated theft of electricity but failed to provide specific legal arguments or factual comparisons with the lower court's reasoning. The court ruled that appeals must strictly cite specific legal grounds and factual elements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure, a requirement the appellants neglected.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Appeals must specifically cite legal grounds and factual elements; generic complaints without specific comparison to the contested decision render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic complaints Code of Criminal Procedure specific legal grounds factual comparison joint criminal liability theft of electricity asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Lamentano, a mezzo del comune difensore, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente generici, limitandosi i ricorrenti a censure oltremodo generiche e aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.
Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Giova rammentare che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
art. 192 cod. proc. pen
Lamentano, a mezzo del comune difensore, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LUNGARO VINCENZO nato a MAZARA DEL VALLO il 12/11/1947 LUNGARO ALESSANDRO nato a SALEMI il 03/01/1990 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lungaro Alessandro e Lungaro Vincenzo ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato l'affermazione di responsabilità degli stessi pronunciata dal Tribunale di Marsala in ordine al reato, in concorso tra loro, di furto aggravato di energia elettrica. Lamentano, a mezzo del comune difensore, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. I ricorsi sono inammissibili perché assolutamente generici, limitandosi i ricorrenti a censure oltremodo generiche e aspecifiche, senza illustrare le ragioni di diritto che le sorreggono.

Giova rammentare che i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo i ricorrenti, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi (4.4 a A ->e44 ,ciAte I el.j:» z., vy A.AA sa. C' I ; 4.,.• €-C # ot- tr. ex-4.1.0 •61...11 oLgU Coi,- .); ••n•• DEPOSITATA IN CANCEU_ERI