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Ordinanza — n. 15716/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against traffic conviction for insufficient reasoning regarding sentencing severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Francesco Pellizzari inadmissible, upholding his conviction for four traffic violations. The appellant argued the sentencing lacked proper justification, but the court found the lower courts' reasoning logically sound and free of legal defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 116, commi 15 e 7 cod. strada; Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.: Sentencing determinations are immune from appellate review if supported by coherent, non-defective reasoning that makes the judicial logic intelligible.

Parole chiave

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traffic violations sentencing reasoning appeal inadmissibility logical coherence court costs penal procedure judicial review gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 116, commi 15 e 7 cod. strada
Pellizzari Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso con riferimento a quattro ipotesi di contravvenzione ex art. 116, commi 15 e 7 cod. strada.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
4"J 131N CANCELLERIART( CANCEU E Marzi De (7( Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLIZZARI FRANCESCO nato a MONTEBELLUNA il 04/01/1977 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pellizzari Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Treviso con riferimento a quattro ipotesi di contravvenzione ex art. 116, commi 15 e 7 cod. strada. Deduce vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha integralmente confermato il trattamento sanzionatorio deciso dal primo Giudice in considerazione della "pervicacia" dimostrata dell'imputato nel mettersi alla guida di veicoli nonostante la revoca della patente, testimoniata dalla nutrita serie di violazioni specifiche, nonché della obiettiva gravità dei fatti, specificamente richiamati dalla sentenza impugnata.

Vi è, altresì, adeguata motivazione sull'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul diniego della sospensione condizionale della pena. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi 34. 4"J 131N CANCELLERIART( CANCEU E Marzi De (7( Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente,