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Ordinanza — n. 15715/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15715/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/08/1974 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Di Maio Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena allo stesso inflitta per il reato di tentato furto aggravato. Deduce vizio di motivazione sotto il profilo della apparenza di questa e del travisamento della prova testimoniale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente non si confronta, di talché il ricorso risulta affetto da genericità.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15715/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce vizio di motivazione sotto il profilo della apparenza di questa e del travisamento della prova testimoniale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente non si confronta, di talché il ricorso risulta affetto da genericità.

Parole chiave

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testimonianza della vittima delitto contro l'ambiente gravi addebiti penali posizione della vittima responsabilità per i danni ambientali circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Deduce vizio di motivazione sotto il profilo della apparenza di questa e del travisamento della prova testimoniale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAIO VINCENZO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/08/1974 avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Di Maio Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena allo stesso inflitta per il reato di tentato furto aggravato. Deduce vizio di motivazione sotto il profilo della apparenza di questa e del travisamento della prova testimoniale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con i quali il ricorrente non si confronta, di talché il ricorso risulta affetto da genericità.

Deve, altresì, ricordarsi che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Invero, nell'escludere la tenuità del fatto, la Corte territoriale evidenzia, in particolare, come dalla merce, oggetto del tentato furto, fosse stata staccata la placca antitaccheggio, così rendendola, di fatto non più vendibile e come il valore pari ad euro 145,60 non possa considerarsi così esiguo da giustificare l'invocata causa di non punibilità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi 161,4—'2 a- t ----...._—......,_ ....,. [ .. IN CANCF 1...LERIA •----., ) s 1APR 2022, a, c. ...--.6.;.Ai-: u:-.:-.p.,.,..',1, , Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presid