Italian Supreme Court dismisses appeal for genericity and failure to cite specific errors in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible due to its generic nature and failure to cite specific errors in the lower court's reasoning. The appellant argued that the appellate court incorrectly prioritized mitigating circumstances over aggravating ones regarding electricity theft and failed to recognize a necessity defense based on poverty. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked the required precise criticism of the factual findings and legal application, and that poverty alone does not constitute a necessity defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 624, commi 1 e 2; Art. 625, n. 2; Art. 54 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is generic and fails to indicate precise deficiencies or illogicalities in the motivation of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO MONTA nato a GELA il 30/04/1977 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Greco Monia, imputata del reato di furto di energia elettrica, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Gela per avere dichiarato prevalenti sulla ritenuta aggravante le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena, l'ha confermata nel resto. Deduce violazione di legge in relazione all'art.624, commi 1 e 2 e 625, n. 2, cod. pen. e il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. che escluderebbe, a dire del ricorrente, la configurabilità del reato ascritto.
Il ricorso è inammissibile. Esso non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e, come tale, risulta affetto da genericità. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441;
Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). Nell'escludere la configurabilità dell'esimente invocata, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto stabilito da questa Corte Suprema secondo cui la situazione di indigenza non può integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato può provvedersi per mezzo degli istituti di assistenza sociale.
La prospettazione del ricorrente si appalesa, dunque, in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, di talché, anche sotto questo profilo, il ricorso è inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi i44A: t..< Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo Esposit