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Ordinanza — n. 15713/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds against detailed lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15713/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal and factual arguments. The appellant complained about the lower court's reasoning regarding Article 95 of DPR 115/2002, but failed to provide a precise comparison with the detailed arguments presented by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 546 c.p.p.; Appeals must specify the legal and factual grounds for dissent; generic complaints against detailed reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specific comparison detailed reasoning Criminal Procedure Code privilegio di responsabilità responsabilità per incidente stradale corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 546, comma 2 c.p.p.
Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi DEPOSITATA IN C CELLERIA 2 ìtPR 2022 IL CAN IE.RE ESPERTO De Sastris 7L Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
art. 95 d.P.R. 115/2002
Dara Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.
Generato dall'IA
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Ordinanza — n. 20623/2024 — snpen
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Ordinanza — n. 626/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for driving without license due to manifestly unfounded arguments regarding administrative penalty finality.
Sentenza — n. 14626/2022 — snpen
Cassation court annuls criminal conviction due to statute of limitations expiration for traffic offense.
Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARA GIUSEPPE nato a MARSALA il 01/04/1960 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dara Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente lamenta la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, la censura sollevata appare oltremodo generica e aspecifica. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi DEPOSITATA IN C CELLERIA 2 ìtPR 2022 IL CAN IE.RE ESPERTO De Sastris 7L Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, da