Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds against detailed lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific legal and factual arguments. The appellant complained about the lower court's reasoning regarding Article 95 of DPR 115/2002, but failed to provide a precise comparison with the detailed arguments presented by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, 591, 546 c.p.p.; Appeals must specify the legal and factual grounds for dissent; generic complaints against detailed reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARA GIUSEPPE nato a MARSALA il 01/04/1960 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dara Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale di Marsala in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Il ricorrente lamenta la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile perché generico. A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Palermo, la censura sollevata appare oltremodo generica e aspecifica. È d'uopo rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. Confronto qui del tutto mancante, avendo il ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi DEPOSITATA IN C CELLERIA 2 ìtPR 2022 IL CAN IE.RE ESPERTO De Sastris 7L Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, da