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Ordinanza — n. 15712/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as generic and unfounded under procedural code articles 581 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15712/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Angela Alafleur's appeal against a conviction for aggravated burglary inadmissible. The court found the appeal generic and manifestly unfounded because it lacked specific legal arguments and factual elements required by the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 cod. proc. pen.: Criminal appeals must specifically cite legal grounds and factual elements; generic complaints without critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds Criminal Procedure Code specific factual elements unfounded appeal court costs award procedural defect esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 2 cod. proc. pen.
/-2 Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAFLEUR ANGELA nato a ROMA il 27/11/1980 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; r

MOTIVI DELLA DECISIONE

Alafleur Angela ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato quella resa dal Tribunale di Siena in ordine ad un furto in abitazione aggravato (capo 22), in concorso con altra persona. Il ricorso consta di tre motivi con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'attendibilità del riconoscimento operato dalle persone offese, all'applicazione della circostanza aggravante della destrezza e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato.

Quanto al primo profilo di inammissibilità, si rileva che, a fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte di appello di Firenze, la ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si contesta.

Confronto qui del tutto mancante, avendo la ricorrente, in presenza di una motivazione dettagliata ed esaustiva, avanzato doglianze del tutto generiche e ripropositive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito. Il ricorso è, inoltre, manifestamente infondato, atteso che la motivazione si appalesa logica, congrua e corretta in diritto laddove ha adeguatamente illustrato le ragioni a sostegno dell'attendibilità del riconoscimento delle due persone offese; della piena integrazione dell'aggravante della destrezza; del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan ncesco Maria Ciampi ca. t. /-2 Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Pres