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Ordinanza — n. 15711/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated burglary sentences due to lack of logical flaws in sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of aggravated burglary convictions. The appellant argued for reduced sentences based on collaborative conduct and low criminal capacity, but the court found the first-instance judge's reasoning coherent and free of logical or legal defects. Consequently, the appeal failed because the sentencing rationale adequately addressed the crime's gravity and the defendant's personality without discords.

Regesto Legislator

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Art. 593 c.p.; Art. 60 c.p.: Sentencing determinations escape appellate review when supported by motivation free of logical or legal defects, as the reasoning must be coherent and intelligible to justify the penalty imposed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing reasoning review aggravated burglary conviction collaborative conduct mitigation logical coherence standard inchiesta penale accusa penale azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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Art. 593 c.p.
Art. 60 c.p.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi su.- 440-1.-3 DEPOSITATA IN CANCELLERIA I zon T ESPERTO 2 iL CANCEI Man mais or Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA FRANCO nato a ORBETELLO il 06/04/1984 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cavazza Franco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del locale Tribunale in ordine a due episodi di furto aggravato in abitazione in concorso con altri soggetti giudicati separatamente. Il ricorrente si duole dell'eccessività della pena inflitta, sostenendo come non siano state valorizzate la condotta processuale collaborativa e la minima capacità a delinquere dimostrata dal prevenuto. Il ricorso è inammissibile. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, l'impianto giustificativo in ordine al trattamento sanzionatorio è coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Sul punto, la sentenza impugnata richiama, in particolare, la gravità del fatto, la personalità dell'imputato, il carattere seriale dei reati contestati. Quanto alla condotta collaborativa, ricorda che essa è stata tenuta presente dal primo Giudice che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi su.- 440-1.-3 DEPOSITATA IN CANCELLERIA I zon T ESPERTO 2 iL CANCEI Man mais or Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, do