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Ordinanza — n. 15710/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete interest regarding administrative penalty transmission after probation success.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a lower court decision declaring the defendant not criminally liable due to a successful probation period. The prosecutor argued the judge failed to transmit case files to the Prefect for administrative license suspension as required by law. The court rejected the appeal because the prosecutor lacks a concrete interest to challenge the omission, as they can personally fulfill the duty or request the judge to do so.

Regesto Legislator

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Art. 168-ter, comma 2, cod. pen.; Art. 224-ter cod. strada: The prosecutor lacks concrete interest to appeal a judgment of non-prosecution where the judge omitted transmitting files for administrative sanctions, as the prosecutor may personally perform the duty or request the judge to do so.

Parole chiave

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lack of concrete interest probation success administrative penalty transmission procurator general appeal license suspension procedure indagine per furto prove fabbricate prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 168-ter, comma 2, cod. pen.
Anche se è vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.
Art. 224-ter cod. strada
pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G.
art. 168-ter cod. pen
Anche se è vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe
Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni
Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv.
Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro
239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv.
Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi
(Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: LOCATELLI FABIO nato a PONTE SAN PIETRO il 21/04/1992 avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere a carico di Locatelli Fabio in ordine al reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza aggravata dall'orario notturno), perché estinto in seguito ad esito positivo della messa alla prova. Lamenta inosservanza della legge penale per non avere il Giudice disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada e 168-ter, comma 2, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Anche se è vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della probation, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare. Invero, la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice - il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova) - di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.;

Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144). È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo Esposito. 9, t DEPOSITATA I