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Ordinanza — n. 15709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AMAN MIEZAN KOUATCHI SIMON nato il 03/05/1965 , avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; •

Regesto Legislator

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art. 168-ter cod. pen; Ordinanza — n. 15709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere a carico di Aman Miezan Kouatchi Simon in ordine al reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di incidente stradale), perché estinto in seguito ad esito positivo della messa alla prova. Lamenta inosservanza della legge penale per non avere il Giudice disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada e 168-ter, comma 2, cod. pen.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative garanzia di un equo processo diritto a un difensore ministro della giustizia ammende per infrazione procedurale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 168-ter cod. pen
Anche se è vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della pro bation, ai sensi dell'art. 168-ter cod.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: AMAN MIEZAN KOUATCHI SIMON nato il 03/05/1965 , avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sostituto Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il Gip del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere a carico di Aman Miezan Kouatchi Simon in ordine al reato a lui ascritto (guida in stato di ebbrezza aggravata dalla provocazione di incidente stradale), perché estinto in seguito ad esito positivo della messa alla prova. Lamenta inosservanza della legge penale per non avere il Giudice disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie previste dal combinato disposto degli artt. 186, comma 2, lett. b), cod. strada e 168-ter, comma 2, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Anche se è vero che il Gip di Bergamo ha omesso di disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria (non pregiudicata dall'esito positivo della pro bation, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen.) e che tale adempimento era dovuto in base a quanto disposto dall'art. 224-ter cod. strada, che ne fa carico al giudice, deve, tuttavia, rilevarsi che il P.G. ricorrente non é portatore di un concreto interesse ad impugnare. Invero, la giurisprudenza di legittimità é costante nell'affermare che non sussiste alcun obbligo a carico del giudice - il quale accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (anche se poi ne dichiari l'estinzione, come nel caso di specie, per esito positivo della messa alla prova) - di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il pubblico ministero e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti (Sez. 4, n. 12219 del 23/2/2017, Alexe, non mass.;

Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007 dep. 2008, Leoni, Rv. 239026; Sez. 6, n. 11632 del 22/01/2007, Pinna e altro, Rv. 236144). È, pertanto, inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento. (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Francesco Maria Ciampi Dea. UJ Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott. Aldo Esposito. DEPOSITATA IN