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Ordinanza — n. 15540/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against provisional stay of sentence as non-appealable interlocutory measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15540/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it targeted a provisional order regarding the stay of sentence execution. The petitioner argued that the single-judge magistrate failed to consider his health risks and lack of violent history, yet the court ruled such decisions are interim and lack independent appealability. Relying on the principle of taxativity of remedies, the court affirmed that only the final ruling by the Tribunal of Surveillance is appealable, thus rejecting the challenge to the provisional measure.

Regesto Legislator

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Art. 684, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A provisional order by the single-judge magistrate on the stay of sentence execution is interlocutory and non-appealable in its own right, as only the final decision by the Tribunal of Surveillance constitutes a reviewable act.

Parole chiave

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provisional order appealability single judge magistrate decision stay of sentence execution interlocutory measure inadmissibility principle of taxativity remedies sospensione di pena capacità di subire la carcerazione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 684, comma 2, cod. proc. pen.
1.11 provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulla applicazione provvisoria del rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3.Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Law n. 103 del 2017
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, Scarpetta
Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli
261889; Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv.
Sez. 1, n. 51849 del 29/04/2016, Antonov
In senso contrario non può aderirsi al principio espresso da Sez. 1, n. 51849 del 29/04/2016, Antonov, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBARO SALVATORE nato a LOCRI il 15/08/1974 avverso il decreto del 10/02/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di NAPOLI1jr trtelte Parjrr udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata il 10 febbraio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di applicazione provvisoria del differimento dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, proposta da Salvatore Barbaro, ritenendo insussistenti i presupposti giustificativi del pericolo per la vita del detenuto per la gravità del reato la cui pena era in espiazione e l'attuale pericolosità del soggetto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to Nicola Foschini, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine ai gravi motivi di salute, che non sono stati correttamente considerati alla luce dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità che l'espiazione della pena non avvenga in contrasto col senso di umanità. Non sono stati accertati i presupposti applicativi del differimento facoltativo della esecuzione anche in relazione al giudizio di pericolosità del ricorrente, che mai si è macchiato di fatti di sangue e ha già scontato la pena inflitta per i reati ostativi.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perchè proposto avverso un provvedimento non impugnabile. 1.11 provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulla applicazione provvisoria del rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen. ha natura interlocutoria perché adottato in via interinale ed urgente sul presupposto della sussistenza di un «fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio» e conserva efficacia sino a che il tribunale di sorveglianza non si pronunci in via definitiva.

Ciò deriva dal fatto che la misura è delibata in via provvisoria dal giudice monocratico sulla base della previsione di legge ispirata ad esigenze anticipatorie e di tutela immediata del detenuto. 2.Nel caso in esame la domanda è stata respinta e risulta indirizzata al Magistrato di sorveglianza come domanda di applicazione provvisoria. Non vi era, pertanto, alcun obbligo di trasmettere - dopo la decisione - gli atti al Tribunale di sorveglianza, posto che lo stesso atto introduttivo risulta esclusivamente indirizzato al giudice monocratico. La volontà della parte era pertanto quella di provocare una decisione provvisoria che, solo se positiva, avrebbe determinato il trasferimento del procedimento innanzi al Tribunale, il che esclude la ricorribilità autonoma della decisione.

Va dunque ribadito l'orientamento interpretativo del tutto prevalente, fondato sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che sostiene la non impugnabilità in via autonoma della decisione provvisoria, secondo quanto già affermato da questa Corte in plurime pronunce sul tema (Sez. 7, n. 375 del 29/05/2014, dep. 2015, Scarpetta, Rv. 261889; Sez. 1, n. 28035 del 22/06/2007, Missanelli, Rv. 236879). In senso contrario non può aderirsi al principio espresso da Sez. 1, n. 51849 del 29/04/2016, Antonov, Rv. 268841, che ha evidenziato un profilo di abnormità della decisione del magistrato di sorveglianza per la mancata trasmissione degli atti al tribunale anche in ipotesi di provvedimento negativo, atteso che la domanda introduttiva, come prima ricordato, riguardava la sola verifica della ricorrenza dei presupposti di legge per l'applicazione provvisoria. 3.Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così