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Ordinanza — n. 15536/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15536/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15536/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPILII CRISPINO nato a TERAMO il 14/03/1966 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Con decreto pronunciato il 12 ottobre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo disponeva il rinvio a giudizio di Crispino Pompilii dinanzi allo stesso Tribunale per rispondere del delitto di atti persecutori in danno di Domenico Pompilii.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15536/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con decreto pronunciato il 12 ottobre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo disponeva il rinvio a giudizio di Crispino Pompilii dinanzi allo stesso Tribunale per rispondere del delitto di atti persecutori in danno di Domenico Pompilii.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie recidiva divieto di doppia punibilità revisione della sentenza penale persecuzioni politiche anteriori actio duplex

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPILII CRISPINO nato a TERAMO il 14/03/1966 avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI; Ritenuto in fatto 1. Con decreto pronunciato il 12 ottobre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Teramo disponeva il rinvio a giudizio di Crispino Pompilii dinanzi allo stesso Tribunale per rispondere del delitto di atti persecutori in danno di Domenico Pompilii.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to Nello Di Sabatino, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale in quanto per i medesimi fatti di reato, qualificati come violenza privata, egli era stato già rinviato a giudizio in separato procedimento nr. 2020/20 R.G.N.R. in violazione del divieto di bis in idem. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.Questa Corte ha già affermato che il decreto che dispone il giudizio, poiché è atto finalizzato a dare impulso all'ulteriore corso del processo ed inidoneo a definirlo, non è suscettibile di autonoma impugnazione ed eventuali censure possono essere fatte valere solo nella successiva fase dibattimentale (Sez. 5, n. 29492 del 07/05/2018, Manganaro, Rv. 273329;

Sez. 5, n. 30588 del 28/05/2008, Leuzzi, Rv. 240429). Il principio così riassunto è pienamente condivisibile e non è contrastato con argomenti valutabili esposti in ricorso. 2.Né peraltro il provvedimento in oggetto può ritenersi abnorme - rilievo peraltro neppure dedotto dal ricorrente - rientrando nello schema previsto dal nostro sistema processuale e nei poteri dell'organo che lo ha emesso.

3. Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ma